Titolo nono: Disposizioni finali
Capitolo 3: Referendum ed entrata in vigore
< Art. 187c Disposizioni transitorie relative alla modifica del 22 giugno 2007
Art. 188
1 La presente legge sottostą al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 Gli articoli 40–42 si applicano fino al 31 dicembre 2008.1
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
Stato 1° gennaio 2012
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