Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo nono: Disposizioni finali
Capitolo 2: Disposizioni transitorie
< Art. 186 Commissione consultiva
> Art. 187a Disposizioni transitorie concernenti l’abrogazione della legge sui cereali

Art. 187 Disposizioni transitorie concernenti la legge sull’agricoltura1

1 Le disposizioni abrogate nell’allegato alla presente legge rimangono applicabili a tutte le fattispecie intervenute durante la loro validità ad eccezione delle prescrizioni procedurali.

2 Il Consiglio federale provvede affinché il riassetto del mercato lattiero si svolga in modo ordinato e il processo di riforma coinvolga tutti i livelli del mercato. Durante un periodo transitorio di cinque anni al massimo a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, esso disciplina in particolare:

a.
il nuovo ordinamento degli aiuti per promuovere lo smercio all’interno del Paese e le esportazioni;
b.
l’ordinamento dei supplementi;
c.
l’acquisizione di capitali per finanziare la gestione di scorte, fino alla stagionatura compresa, nella produzione di formaggi a pasta dura e semidura, come pure nella gestione di scorte di burro.

3 Il Consiglio federale mette a disposizione i mezzi necessari affinché il prezzo del latte realizzato in media non sia inferiore di oltre il 10 per cento al prezzo d’obiettivo.

4 Esso può emanare disposizioni sui contratti di fornitura di latte stipulati fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge. In particolare può stabilire la durata minima di tali contratti.

5 Durante il periodo transitorio e nei settori di cui al capoverso 2, il Consiglio federale può derogare mediante ordinanza alle disposizioni del titolo secondo se ragioni imperative lo richiedono.

6 Nell’applicazione della legislazione sull’agricoltura, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 1 lettera f dell’Accordo GATT del 15 aprile 19942 sull’agricoltura, i mezzi finanziari che devono essere distolti dal sostegno interno in virtù degli impegni GATT contratti dalla Svizzera sono devoluti a favore di provvedimenti per i quali la normativa GATT non prevede lo smantellamento. A questo proposito occorre tener conto della situazione economica generale e delle condizioni quadro sociali e finanziarie.

7 Gli articoli 5 capoverso 2 lettera b, 10 capoverso 3, 10e, 15 capoverso 2 lettera c e 112a della legge sull’agricoltura del 3 ottobre 19513 rimangono in vigore per le scuole tecniche superiori sino al loro riconoscimento da parte della Confederazione come scuole universitarie professionali4.

8 La disposizione sui premi per la coltivazione di cereali da foraggio prevista dall’articolo 20 del decreto federale del 21 giugno 19915 concernente una modifica temporanea della legge sull’agricoltura rimane in vigore fino all’abrogazione della legge del 20 marzo 19596 sui cereali.

9 L’articolo 10 della legge del 15 giugno 19627 sulla vendita di bestiame, concernente la vendita di lana di pecore indigene, rimane in vigore durante un periodo transitorio di cinque anni; i contributi sono smantellati gradualmente.

10 La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (art. 70 cpv. 2) è applicabile al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.

11 Per un periodo di dieci anni al massimo dopo l’entrata in vigore della presente legge, gli aiuti per la conduzione aziendale possono essere accordati anche nel caso in cui le difficoltà finanziarie ai sensi dell’articolo 78 capoverso 2 siano riconducibili a condizioni quadro economiche modificate.

12 La somma dei contributi federali versati per l’esportazione (art. 26), il settore del latte (art. 38 a 40), il settore del bestiame da macello e della carne (art. 50) e il settore della produzione vegetale (art. 54 e 56 a 59) dev’essere ridotta di un terzo rispetto alle spese per il 1998, entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.8

13 Gli effetti dei provvedimenti adottati per promuovere lo smercio (art. 12), l’esportazione (art. 26), il settore del latte (art. 38 a 40), il settore del bestiame da macello e della carne (art. 50) e il settore della produzione vegetale (art. 54 e 56 a 59) devono essere valutati cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.

14 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul ritiro degli anticipi concessi all’organismo comune secondo l’articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 27 giugno 19699 sulla commercializzazione del formaggio. I dipartimenti e gli uffici designati a tal fine dal Consiglio federale sono abilitati a dare istruzioni all’organismo comune sulla realizzazione degli attivi e sull’adempimento degli obblighi; le prestazioni della Confederazione presuppongono il rispetto di tali istruzioni. La scelta dei liquidatori che l’organismo comune deve nominare è subordinata all’approvazione del dipartimento designato a tale scopo dal Consiglio federale. La Confederazione copre i costi di liquidazione dell’organismo comune. Il Consiglio federale vigila affinché i responsabili di quest’ultimo non traggano profitto dalla liquidazione; parimenti, decide in quale misura il capitale azionario debba essere rimborsato.

15 L’articolo 55 entrerà in vigore soltanto dopo l’abrogazione della legge del 20 marzo 195910 sui cereali.


1 Introdotto dal n. III della LF del 24 mar. 2000 concernente l’abrogazione della L sui cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1539; FF 1999 8173).
2 RS 0.632.20 all. 1A.3
3 [RU 1953 1133, 1962 1191 art. 14, 1967 760, 1968 95, 1971 1461 in fine, disp. fin. e trans. tit. X art. 6 n. 7, 1974 763, 1975 1204, 1977 2249 I 921 931 942, 1979 2060, 1982 1676 all. n. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 lett. c, 1991 362 II 51 2611 857 all. n. 25, 1992 1860 art. 75 n. 5 1986 art. 36 cpv. 1, 1993 1410 art. 92 n. 4 1571 2080 all. n. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 n. 3 1837 3517 I 2, 1996 2588 all. n. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15. RU 1998 3033 all. lett. c]
4 Vedi la modifica del 17 dic. 2004 della LF del 6 ott. 1995 sulle scuole universitarie specializzate, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635; FF 2004 113).
5 RU 1991 2611, 1996 2783
6 [RU 1959 1021 1044, 1965 455, 1968 87 817, 1974 1676 1857 all. n. 19, 1976 1484, 1977 2249 I 10.11, 1978 391 II 6, 1981 1499, 1985 660 I 71, 1991 857 all. n. 28 2629, 1992 288 all. n. 48, 1993 325 I 11, 1995 1940 3470, 1996 2763, 1997 1190 II 2. RU 2001 1539 I 1]. Questa L è abrogata dal 1° lug. 2001.
7 [RU 1962 1191, 1977 2249 I 941, 1978 1407, 1991 857 all. n. 29, 1992 288 all. n. 52, 1993 325 I 13. RU 1998 3033 all. lett. i]
8 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2232; FF 1999 5092).
9 [RU 1969 1067, 1991 857 all. n. 32, 1993 901 all. n. 28]
10 Questa L è abrogata dal 1° lug. 2001.


Stato 1° gennaio 2012
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