Titolo nono: Disposizioni finali
Capitolo 1: Esecuzione
< Art. 178 Cantoni
> Art. 180 Collaborazione con organizzazioni e ditte
Art. 179 Alta vigilanza della Confederazione
1 Il Consiglio federale esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della legge da parte dei Cantoni.
2 La Confederazione può ridurre o negare i contributi ai Cantoni che eseguono manchevolmente la legge. Questo vale anche qualora il diritto di ricorso secondo l’articolo 166 capoverso 3 non sia stato esercitato.
Stato 1° gennaio 2012
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