Titolo nono: Disposizioni finali
Capitolo 1: Esecuzione
< Art. 177a Accordi internazionali
> Art. 178 Cantoni
Art. 177b1 Prestazioni commerciali
1 L’Ufficio federale, le sue stazioni federali sperimentali e di ricerca (art. 114) come pure l’Istituto d’allevamento equino (art. 147) possono fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:
- a.
- sono strettamente correlate ai compiti principali;
- b.
- non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e
- c.
- non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
2 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.
1 Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali