Titolo nono: Disposizioni finali
Capitolo 1: Esecuzione
< Art. 176 Esclusione degli articoli 37 a 39 della legge sui sussidi
> Art. 177a Accordi internazionali
Art. 177 Consiglio federale
1 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza.
2 Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi o uffici federali a esso subordinati il compito di emanare prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa.
Stato 1° gennaio 2012
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