Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo ottavo: Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali
Capitolo 2: Misure amministrative
< Art. 171 Rimborso di contributi
> Art. 172 Delitti e crimini

Art. 171a1 Operazioni di compensazione effettuate da imprese che dominano il mercato

1 Sul mercato dei prodotti e dei mezzi di produzione agricoli, le operazioni di compensazione effettuate da imprese che dominano il mercato e subordinano alla conclusione del contratto la ripresa di merci e servizi a prezzi inadeguati costituiscono in ogni caso una pratica illecita ai sensi dell’articolo 7 della legge del 6 ottobre 19952 sui cartelli e sono punite in conformitā dell’articolo 49a o 50 di tale legge.

2 Un prezzo č presunto essere inadeguato ai sensi del capoverso 1 se differisce considerevolmente dal prezzo praticato per merci o servizi comparabili nella sfera di applicazione territoriale dell’accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunitā europea sul commercio di prodotti agricoli.

3 Nelle procedure eseguite ai sensi del capoverso 1 dalle autoritā in materia di concorrenza, gli articoli 8 e 31 della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli non sono applicabili.


1 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
2 RS 251
3 RS 0.916.026.81


Stato 1° gennaio 2012
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