Titolo ottavo: Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali
Capitolo 2: Misure amministrative
< Art. 169 Misure amministrative generali
> Art. 171 Rimborso di contributi
Art. 170 Riduzione e diniego di contributi
1 I contributi possono essere ridotti o negati se il richiedente viola la presente legge, le relative disposizioni d’esecuzione o le decisioni prese in loro applicazione.
2 La riduzione e il diniego vigono almeno per gli anni durante i quali il richiedente ha violato le disposizioni.
3 Il Consiglio federale disciplina le riduzioni in caso di violazione delle prescrizioni in materia di pagamenti diretti e di produzione vegetale.1
1 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
Stato 1° gennaio 2013
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