Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio
Capitolo 1: Disposizioni economiche generali
Sezione 3: Importazione
< Art. 16b Difesa delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche sul piano internazionale
> Art. 18 Provvedimenti riguardo a prodotti ottenuti mediante metodi vietati
Art. 17 Dazi all’importazione
Per determinare i dazi all’importazione occorre tenere conto della situazione interna in materia di approvvigionamento nonché delle possibilità di smercio per analoghi prodotti indigeni.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali