Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio
Capitolo 1: Disposizioni economiche generali
Sezione 2: Designazione
< Art. 16a Indicazione delle caratteristiche e dei metodi di produzione
> Art. 17 Dazi all’importazione

Art. 16b1 Difesa delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche sul piano internazionale

1 La Confederazione sostiene le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori o di trasformatori nella difesa, sul piano internazionale, delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche svizzere.

2 La Confederazione può assumersi una parte delle spese procedurali sostenute dalle rappresentanze svizzere all’estero su domanda di organizzazioni di categoria o organizzazioni di produttori o di trasformatori allo scopo di difendere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.


1 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali