Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo settimo: Protezione dei vegetali e mezzi di produzione
Capitolo 4: Mezzi di produzione
< Art. 160 Obbligo d’omologazione
> Art. 161 Caratterizzazione e imballaggio

Art. 160a1 Importazione

I prodotti fitosanitari messi in commercio lecitamente nella sfera di applicazione territoriale dell’accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli possono essere messi in commercio in Svizzera. Se sono messi in pericolo interessi pubblici, il Consiglio federale può limitarne o vietarne l’importazione e la messa in commercio.


1 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
2 RS 0.916.026.81


Stato 1° gennaio 2012
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