Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo settimo: Protezione dei vegetali e mezzi di produzione
Capitolo 4: Mezzi di produzione
< Art. 159a Prescrizioni sull’importazione, l’immissione in commercio e l’utilizzazione
> Art. 160a Importazione

Art. 160 Obbligo d’omologazione

1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’importazione e l’immissione in commercio di mezzi di produzione.

2 Può sottoporre all’obbligo d’omologazione:

a.
l’importazione e l’immissione in commercio di mezzi di produzione, nonché gli importatori e i responsabili della commercializzazione;
b.
i produttori di alimenti per animali e di materiale vegetale di moltiplicazione;
c.
i produttori di altri mezzi di produzione, sempre che il controllo del processo di fabbricazione fornisca un contributo essenziale affinché tali mezzi soddisfacciano le esigenze per l’immissione in commercio.1

3 Designa i servizi federali che partecipano alla procedura d’omologazione.

4 Se, in virtù di altri atti normativi, i mezzi di produzione sottostanno all’obbligo d’omologazione, il Consiglio federale designa un servizio comune di omologazione.

5 Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra i servizi federali interessati.

6 Le omologazioni estere o la loro revoca, nonché i rapporti d’esame e certificati di conformità esteri che adempiono esigenze equivalenti sono riconosciuti per quanto le condizioni agronomiche e ambientali concernenti l’impiego dei mezzi di produzione siano paragonabili. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.2

7 L’importazione e l’immissione in commercio di mezzi di produzione omologati in Svizzera e all’estero sono libere. Tali sostanze sono definite dal servizio competente.

8 È vietato l’uso di antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali. Il loro impiego per scopi terapeutici sottostà all’obbligo di notifica e dev’essere registrato in un giornale dei trattamenti. Per la carne importata il Consiglio federale adotta provvedimenti conformemente all’articolo 18.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).


Stato 1° gennaio 2013
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