Titolo settimo: Protezione dei vegetali e mezzi di produzione
Capitolo 4: Mezzi di produzione
< Art. 159 Principi
> Art. 160 Obbligo d’omologazione
Art. 159a1 Prescrizioni sull’importazione, l’immissione in commercio e l’utilizzazione
Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull’importazione, l’immissione in commercio e l’utilizzazione di mezzi di produzione. Può in particolare limitare o vietare l’importazione, l’immissione in commercio e l’utilizzazione di mezzi di produzione.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
Stato 1° gennaio 2013
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