Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo settimo: Protezione dei vegetali e mezzi di produzione
Capitolo 4: Mezzi di produzione
< Art. 158 Definizione e campo d’applicazione
> Art. 159a Prescrizioni sull’importazione, l’immissione in commercio e l’utilizzazione

Art. 159 Principi

1 Possono essere importati o messi in commercio soltanto mezzi di produzione che:

a.
si prestano all’impiego previsto;
b.
non hanno effetti collaterali inaccettabili, se impiegate conformemente alle prescrizioni; e
c.
offrono la garanzia che a partire dai prodotti di base trattati con esse siano fabbricati derrate alimentari e oggetti d’uso conformi alle esigenze della legislazione sulle derrate alimentari.

2 Chiunque utilizza mezzi di produzione deve osservare le istruzioni per l’uso.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali