Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo settimo: Protezione dei vegetali e mezzi di produzione
Capitolo 3: Protezione dei vegetali
Sezione 2: Provvedimenti speciali
< Art. 152 Importazione, esportazione, produzione e immissione in commercio
> Art. 154 Prestazioni dei Cantoni

Art. 153 Provvedimenti di lotta

Per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, il Consiglio federale può in particolare:

a.
ordinare la sorveglianza della situazione fitosanitaria;
b.
stabilire che il materiale vegetale, gli oggetti e gli appezzamenti sospetti d’infestazione siano isolati sino al momento in cui l’infestazione possa essere esclusa;
c.
ordinare il trattamento, la disinfezione o la distruzione di colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali