Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo settimo: Protezione dei vegetali e mezzi di produzione
Capitolo 3: Protezione dei vegetali
Sezione 2: Provvedimenti speciali
< Art. 151 Principi della protezione dei vegetali
> Art. 153 Provvedimenti di lotta

Art. 152 Importazione, esportazione, produzione e immissione in commercio

1 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l’importazione e l’immissione in commercio di:

a.
organismi nocivi particolarmente pericolosi;
b.
materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi.

2 Può in particolare:

a.
stabilire che un determinato materiale vegetale possa essere messo in commercio soltanto previa autorizzazione;
b.
emanare prescrizioni relative alla registrazione e al controllo di aziende che producono o mettono in commercio tale materiale vegetale;
c.
obbligare dette aziende a tenere un registro di tale materiale vegetale;
d.
vietare l’importazione e l’immissione in commercio di materiale vegetale che è o potrebbe essere infestato da organismi nocivi particolarmente pericolosi;
e.
vietare la coltivazione di piante con forte predisposizione a veicolare organismi nocivi.

3 Il Consiglio federale provvede affinché il materiale vegetale destinato all’esportazione adempia le esigenze internazionali.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali