Titolo settimo: Protezione dei vegetali e mezzi di produzione
Capitolo 3: Protezione dei vegetali
Sezione 2: Provvedimenti speciali
< Art. 151 Principi della protezione dei vegetali
> Art. 153 Provvedimenti di lotta
Art. 152 Importazione, esportazione, produzione e immissione in commercio
1 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l’importazione e l’immissione in commercio di:
- a.
- organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- b.
- materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi.
2 Può in particolare:
- a.
- stabilire che un determinato materiale vegetale possa essere messo in commercio soltanto previa autorizzazione;
- b.
- emanare prescrizioni relative alla registrazione e al controllo di aziende che producono o mettono in commercio tale materiale vegetale;
- c.
- obbligare dette aziende a tenere un registro di tale materiale vegetale;
- d.
- vietare l’importazione e l’immissione in commercio di materiale vegetale che è o potrebbe essere infestato da organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- e.
- vietare la coltivazione di piante con forte predisposizione a veicolare organismi nocivi.
3 Il Consiglio federale provvede affinché il materiale vegetale destinato all’esportazione adempia le esigenze internazionali.
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali