Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio
Capitolo 1: Disposizioni economiche generali
Sezione 2: Designazione
< Art. 14 In generale
> Art. 16 Denominazioni d’origine, indicazioni geografiche

Art. 15 Procedimenti di fabbricazione, caratteristiche specifiche dei prodotti

1 Il Consiglio federale disciplina:

a.
i requisiti che devono soddisfare i prodotti nonché i procedimenti di fabbricazione, segnatamente quelli con indirizzo ecologico;
b.
i controlli.

2 I prodotti possono essere designati come provenienti da agricoltura biologica soltanto se l’intera azienda è gestita secondo il modo di produzione biologico. Il Consiglio federale può autorizzare eccezioni segnatamente ad aziende con colture perenni a condizione che l’integrità del modo di produzione biologico e la sua controllabilità non ne siano pregiudicate.1

3 Il Consiglio federale può riconoscere le direttive di organizzazioni private se prevedono i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a.

4 Può riconoscere designazioni di prodotti esteri se si fondano su requisiti equivalenti.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali