Titolo settimo: Protezione dei vegetali e mezzi di produzione
Capitolo 3: Protezione dei vegetali
Sezione 1: Principi
< Art. 148a
> Art. 150 Cantoni
Art. 149 Confederazione
1 La Confederazione promuove un’adeguata pratica fitosanitaria per la protezione delle colture dagli organismi nocivi.
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni per la protezione delle colture e del materiale vegetale (piante, parti di piante e prodotti vegetali) da organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali