Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo settimo: Protezione dei vegetali e mezzi di produzione
Capitolo 3: Protezione dei vegetali
Sezione 1: Principi
< Art. 148a
> Art. 150 Cantoni

Art. 149 Confederazione

1 La Confederazione promuove un’adeguata pratica fitosanitaria per la protezione delle colture dagli organismi nocivi.

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni per la protezione delle colture e del materiale vegetale (piante, parti di piante e prodotti vegetali) da organismi nocivi particolarmente pericolosi.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali