Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo settimo: Protezione dei vegetali e mezzi di produzione
Capitolo 1: Disposizioni d’esecuzione
< Art. 147 Istituto d’allevamento equino
> Art. 148a

Art. 148

1 La Confederazione emana prescrizioni per evitare i danni dovuti a organismi nocivi nonché all’immissione in commercio di mezzi di produzione inadeguati.

2 Ciò facendo, rispetta le esigenze della sicurezza dei prodotti.1


1 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).


Stato 1° gennaio 2012
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