Titolo sesto: Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell’allevamento di animali
Capitolo 3: Coltivazione delle piante e allevamento di animali
Sezione 2: Allevamento di animali
< Art. 146a Animali da reddito geneticamente modificati
> Art. 148
Art. 147 Istituto d’allevamento equino
1 Allo scopo di sostenere l’allevamento equino, la Confederazione può gestire un apposito istituto federale.
2 L’istituto è subordinato all’Ufficio federale.
1 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Abrogato dal n. 5 dell'all. alla LF del 18 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281).
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali