Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo sesto: Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell’allevamento di animali
Capitolo 3: Coltivazione delle piante e allevamento di animali
Sezione 2: Allevamento di animali
< Art. 146 Condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni
> Art. 147 Istituto d’allevamento equino

Art. 146a1 Animali da reddito geneticamente modificati

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni in merito all’allevamento, all’importazione e alla messa in commercio di animali da reddito geneticamente modificati.


1 Introdotto dal n. 8 dell’all. alla L sull’ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali