Titolo sesto: Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell’allevamento di animali
Capitolo 3: Coltivazione delle piante e allevamento di animali
Sezione 2: Allevamento di animali
< Art. 145 Inseminazione artificiale
> Art. 146a Animali da reddito geneticamente modificati
Art. 146 Condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni
Il Consiglio federale può stabilire condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni di animali da allevamento, sperma, ovuli ed embrioni.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali