Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio
Capitolo 1: Disposizioni economiche generali
Sezione 2: Designazione
< Art. 13 Sgravio del mercato
> Art. 15 Procedimenti di fabbricazione, caratteristiche specifiche dei prodotti

Art. 14 In generale

1 Il Consiglio federale può, nell’interesse dell’affidabilità e allo scopo di promuovere la qualità e lo smercio, emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, i quali:

a.
sono fabbricati secondo determinati procedimenti;
b.
presentano altre caratteristiche specifiche;
c.
provengono dalla regione di montagna;
d.
si distinguono per la loro origine;
e.1
sono fabbricati rinunciando a determinati procedimenti o non presentano determinate caratteristiche.

2 La designazione di tali prodotti secondo le presenti prescrizioni è facoltativa.

3 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sull’ingegneria genetica e sulle derrate alimentari.2

4 La Confederazione può definire simboli per le designazioni previste negli articoli 14–16. Il loro impiego è facoltativo.3

5 L’impiego di tali simboli è obbligatorio nelle campagne di promozione dello smercio condotte con provvedimenti secondo l’articolo 12.4


1 Introdotto dal n. 8 dell’all. alla L sull’ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).
2 Nuovo testo giusta in n. 8 dell’all. alla L sull’ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).
3 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
4 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).


Stato 1° gennaio 2012
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