Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo sesto: Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell’allevamento di animali
Capitolo 2a: Consulenza
< Art. 137 e 138
> Art. 140

Art. 1391

1 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali