Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Miglioramenti strutturali
Capitolo 3: Crediti d’investimento
< Art. 110 Impiego dei rimborsi e degli interessi
> Art. 112 Spese amministrative

Art. 111 Perdite

Le perdite derivanti dalla concessione di crediti d’investimento, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali