Titolo quinto: Miglioramenti strutturali
Capitolo 3: Crediti d’investimento
< Art. 109 Revoca
> Art. 111 Perdite
Art. 110 Impiego dei rimborsi e degli interessi
1 Il Cantone reimpiega i rimborsi e gli interessi sui mutui per la concessione di crediti d’investimento.
2 Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno nel Cantone, l’Ufficio federale può:
- a.
- chiedere la restituzione dei mezzi finanziari inutilizzati e accordarli a un altro Cantone; o
- b.
- metterli a disposizione del Cantone per gli aiuti per la conduzione aziendale.
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali