Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Miglioramenti strutturali
Capitolo 3: Crediti d’investimento
< Art. 109 Revoca
> Art. 111 Perdite

Art. 110 Impiego dei rimborsi e degli interessi

1 Il Cantone reimpiega i rimborsi e gli interessi sui mutui per la concessione di crediti d’investimento.

2 Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno nel Cantone, l’Ufficio federale può:

a.
chiedere la restituzione dei mezzi finanziari inutilizzati e accordarli a un altro Cantone; o
b.
metterli a disposizione del Cantone per gli aiuti per la conduzione aziendale.

Stato 1° gennaio 2013
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