Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio
Capitolo 1: Disposizioni economiche generali
Sezione 1: Qualità, promozione dello smercio e sgravio del mercato
< Art. 10 Prescrizioni concernenti la qualità
> Art. 12 Promozione dello smercio

Art. 11 Assicurazione della qualità

1 La Confederazione può obbligare i Cantoni e le organizzazioni di cui all’articolo 8 a mantenere servizi di assicurazione della qualità.1

2 I servizi di assicurazione della qualità eseguono segnatamente le ispezioni necessarie. Il Consiglio federale può delegare loro analisi della qualità e altri compiti.

3 La Confederazione può partecipare al finanziamento dei servizi di assicurazione della qualità.2


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali