Titolo quinto: Miglioramenti strutturali
Capitolo 3: Crediti d’investimento
< Art. 108 Approvazione
> Art. 110 Impiego dei rimborsi e degli interessi
Art. 109 Revoca
1 Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d’investimento.
2 Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali