Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Miglioramenti strutturali
Capitolo 3: Crediti d’investimento
< Art. 108 Approvazione
> Art. 110 Impiego dei rimborsi e degli interessi

Art. 109 Revoca

1 Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d’investimento.

2 Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali