Titolo quinto: Miglioramenti strutturali
Capitolo 3: Crediti d’investimento
< Art. 107 Crediti d’investimento per provvedimenti collettivi
> Art. 108 Approvazione
Art. 107a1 Crediti d’investimento per piccole aziende commerciali
1 I crediti d’investimento sono accordati per costruzioni e impianti di piccole aziende commerciali nella regione di montagna che trasformano e commercializzano prodotti agricoli con conseguente creazione di valore aggiunto; le aziende devono comprendere almeno il primo livello di trasformazione.
2 Il Consiglio federale può definire condizioni e oneri.
1 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali