Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Miglioramenti strutturali
Capitolo 3: Crediti d’investimento
< Art. 107 Crediti d’investimento per provvedimenti collettivi
> Art. 108 Approvazione

Art. 107a1 Crediti d’investimento per piccole aziende commerciali

1 I crediti d’investimento sono accordati per costruzioni e impianti di piccole aziende commerciali nella regione di montagna che trasformano e commercializzano prodotti agricoli con conseguente creazione di valore aggiunto; le aziende devono comprendere almeno il primo livello di trasformazione.

2 Il Consiglio federale può definire condizioni e oneri.


1 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).


Stato 1° gennaio 2012
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