Titolo quinto: Miglioramenti strutturali
Capitolo 3: Crediti d’investimento
< Art. 106 Crediti d’investimento per provvedimenti individuali
> Art. 107a Crediti d’investimento per piccole aziende commerciali
Art. 107 Crediti d’investimento per provvedimenti collettivi
1 I crediti d’investimento sono accordati segnatamente per:
- a.
- bonifiche fondiarie;
- b.1
- la costruzione o l’acquisto in comune di edifici, attrezzature e macchine da parte di produttori, se tali misure permettono loro di razionalizzare le loro aziende, facilitare la lavorazione, l’immagazzinamento e lo smercio dei prodotti della regione o produrre energia da biomassa;
- c.2
- la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell’ambito della produzione conforme al mercato e della conduzione aziendale;
- d.3
- progetti di sviluppo regionale e la promozione di prodotti indigeni e regionali ai quali l’agricoltura partecipa in modo preponderante.
2 Per rilevanti progetti nella regione di montagna possono essere accordati crediti d’investimento anche sotto forma di crediti di costruzione.4
3 Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
2 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
3 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali