Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Miglioramenti strutturali
Capitolo 3: Crediti d’investimento
< Art. 106 Crediti d’investimento per provvedimenti individuali
> Art. 107a Crediti d’investimento per piccole aziende commerciali

Art. 107 Crediti d’investimento per provvedimenti collettivi

1 I crediti d’investimento sono accordati segnatamente per:

a.
bonifiche fondiarie;
b.1
la costruzione o l’acquisto in comune di edifici, attrezzature e macchine da parte di produttori, se tali misure permettono loro di razionalizzare le loro aziende, facilitare la lavorazione, l’immagazzinamento e lo smercio dei prodotti della regione o produrre energia da biomassa;
c.2
la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell’ambito della produzione conforme al mercato e della conduzione aziendale;
d.3
progetti di sviluppo regionale e la promozione di prodotti indigeni e regionali ai quali l’agricoltura partecipa in modo preponderante.

2 Per rilevanti progetti nella regione di montagna possono essere accordati crediti d’investimento anche sotto forma di crediti di costruzione.4

3 Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
2 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
3 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali