Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio
Capitolo 1: Disposizioni economiche generali
Sezione 1: Qualità, promozione dello smercio e sgravio del mercato
< Art. 9 Sostegno alle misure di solidarietà
> Art. 11 Assicurazione della qualità

Art. 10 Prescrizioni concernenti la qualità

Qualora sia necessario per l’esportazione di prodotti, il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti la qualità indipendentemente dalle misure di solidarietà delle organizzazioni di cui all’articolo 8.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali