Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Principi generali
> Art. 2 Provvedimenti della Confederazione

Art. 1 Scopo

La Confederazione opera affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a:

a.
garantire l’approvvigionamento della popolazione;
b.
salvaguardare le basi esistenziali naturali;
c.
aver cura del paesaggio rurale;
d.
garantire un’occupazione decentralizzata del territorio.

Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali