Titolo primo: Principi generali
> Art. 2 Provvedimenti della Confederazione
Art. 1 Scopo
La Confederazione opera affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a:
- a.
- garantire l’approvvigionamento della popolazione;
- b.
- salvaguardare le basi esistenziali naturali;
- c.
- aver cura del paesaggio rurale;
- d.
- garantire un’occupazione decentralizzata del territorio.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali