Small JavaScript is used for display and check functions Citazioni: RS 916.161 (Ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF))
Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

916.161 Ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)

Citazioni

Il presente atto è citato nei testi seguenti:1)

Numero RS Titolo luogo

0.916.225.14

Scambio di note del 21 maggio 2012 tra la Svizzera e il Liechtenstein sull'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive

0.916.225.14 Scambio di note del 21 maggio 2012 tra la Svizzera e il Liechtenstein sull’omologazione di prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive Entrato in vigore il 1° giugno 2012 (Stato 1° giugno 2012)

813.11

Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

Art. 84 Registro dei prodotti
Art. 86 Trasmissione di dati all’organo di notifica e ai servizi di valutazione
Allegato 5 Equivalenze di termini, prescrizioni e disposizioni particolari 1 Equivalenze di termini 2 Disposizioni svizzere corrispondenti agli atti normativi europei citati nel regolamento UE-REACH e nel regolamento UE-CLP e alle singole disposizioni europee
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

813.113.11

Ordinanza del DFI del 28 giugno 2005 concernente la persona di contatto per prodotti chimici

Art. 2 Requisiti posti alla persona di contatto

814.014

Ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente (Ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM, OE-UFAM)

Allegato Aliquote fisse degli emolumenti e quadro tariffario

814.912

Ordinanza del 9 maggio 2012 sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf)

Art. 5 Obbligo di impiego confinato e valutazioni preliminari

910.11

Ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG)

Allegato 1 Tasse per particolari prestazioni e decisioni in applicazione delle seguenti ordinanze:

910.13

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Art. 10 Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti fitosanitari
Allegato Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate: regole tecniche 1 Disposizioni generali 1.1 Principio 1.2 Registrazioni 2 Bilancio di concimazione equilibrato 2.1 Bilancio delle sostanze nutritive 2.2 Analisi del suolo 3 Quota adeguata di superfici di compensazione ecologica 3.1 Superfici di compensazione ecologica computabili 3.1.1 Superfici di compensazione ecologica che danno diritto ai contributi 3.1.2 Superfici di compensazione ecologica che non danno diritto ai contributi 3.1.2.1 Pascoli sfruttati in modo estensivo 3.1.2.2 Pascolo boschivo 3.1.2.3 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi (sempre che non diano diritto ai contributi secondo l’art. 54) 3.1.2.4 Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati 3.1.2.5 Fossati umidi, stagni, pozze 3.1.2.6 Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi 3.1.2.7 Muri a secco 3.1.2.8 Vigneti con una biodiversità naturale 3.1.2.9 Altre superfici di compensazione ecologica 4 Avvicendamento disciplinato delle colture 4.1 Numero di colture 4.2 Quota massima delle colture principali 4.3 Regole equivalenti 4.4 Esigenze minime per l’avvicendamento delle colture in orticoltura e nella coltivazione di bacche 5 Protezione adeguata del suolo 5.1 Copertura del suolo 5.2 Protezione contro l’erosione 6 Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti fitosanitari 6.1 Disposizioni generali 6.2 Prescrizioni per la campicoltura e la foraggicoltura 6.3 Prescrizioni per le colture speciali 6.4 Autorizzazioni speciali 6.5 Prodotti fitosanitari per la campicoltura e la foraggicoltura 7 Deroghe per la produzione di sementi e piante

910.18

Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica)

Art. 11 Protezione dei vegetali

916.151

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (Ordinanza sul materiale di moltiplicazione)

Art. 17 Imballaggio e caratterizzazione

921.01

Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (Ofo)

Art. 29 Riparazione dei danni alla foresta


1) Questo elenco contiene solo rinvii che sono indicati in una nota a piè di pagina con il corrispondente numero RS.

Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali