Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

837.174

Ordinanza
sulla previdenza professionale obbligatoria
dei disoccupati

del 3 marzo 1997 (Stato 1° giugno 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 22a capoverso 3 della legge del 25 giugno 19821 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e l’articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditā (LPP),

ordina:

Art. 1 Persone assicurate

Art. 2 Copertura assicurativa

Art. 3 Principi per determinare il salario coordinato

Art. 4 Salario giornaliero coordinato

Art. 5 Salario giornaliero coordinato in caso di guadagno intermedio, e di lavoro a tempo parziale

Art. 6 Salario coordinato per il calcolo delle prestazioni per i superstiti e d’invaliditā

Art. 7 Uscita dall’assicurazione obbligatoria dei disoccupati

Art. 8 Determinazione dell’aliquota di contribuzione

Art. 9 Contributi

Art. 10 Trattamento fiscale della previdenza dei disoccupati

Art. 11 Entrata in vigore

1 RS 837.0
2 RS 831.40


Stato 1° giugno 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali