837.174
Ordinanza
sulla previdenza professionale obbligatoria
dei disoccupati
del 3 marzo 1997 (Stato 1° giugno 2010)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 22a capoverso 3 della legge del 25 giugno 19821 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e l’articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditā (LPP),
ordina:
Art. 2 Copertura assicurativa
Art. 3 Principi per determinare il salario coordinato
Art. 4 Salario giornaliero coordinato
Art. 5 Salario giornaliero coordinato in caso di guadagno intermedio, e di lavoro a tempo parziale
Art. 6 Salario coordinato per il calcolo delle prestazioni per i superstiti e d’invaliditā
Art. 7 Uscita dall’assicurazione obbligatoria dei disoccupati
Art. 8 Determinazione dell’aliquota di contribuzione
Art. 9 Contributi
Art. 10 Trattamento fiscale della previdenza dei disoccupati
Art. 11 Entrata in vigore
Stato 1° giugno 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali