Titolo 2: Prestazioni
Capitolo 3: Indennità per intemperie
< Art. 64 Diminuzioni per colpa dell’assicurato
> Art. 66 Perdita di lavoro computabile
Art. 65 Rami d’attività aventi diritto all’indennità per intemperie
(art. 42 cpv. 1 e 2 LADI)
1 L’indennità per intemperie può essere pagata nei rami seguenti:
- a.
- edilizia e genio civile, carpenteria, taglio della pietra e cave;
- b.
- estrazione di sabbia e di ghiaia;
- c.
- posa di binari e di condotte aeree;
- d.
- sistemazioni esterne (giardini);
- e.1
- selvicoltura, vivai ed estrazione della torba, nella misura in cui tali attività non siano esercitate a titolo accessorio da un’azienda agricola;
- f.
- estrazione d’argilla e industria laterizia;
- g.
- pesca professionale;
- h.2 trasporti, nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto di materiale di scavo e di costruzione verso e da i cantieri o il trasporto di sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione;
- i.3
- segherie.
3 Inoltre, l’indennità per intemperie può essere pagata ad aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle piante, alla frutticoltura e alla orticoltura, se gli usuali lavori stagionali non possono essere eseguiti a causa di siccità o di umidità straordinarie.5
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 295).
2 Introdotta dal n. I dell’O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).
3 Introdotta dal n. I dell’O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).
4 Abrogato dal n. I dell’O del 28 ago. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).