Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo 2: Prestazioni
Capitolo 3: Indennità per intemperie
< Art. 64 Diminuzioni per colpa dell’assicurato
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Art. 65 Rami d’attività aventi diritto all’indennità per intemperie

(art. 42 cpv. 1 e 2 LADI)

1 L’indennità per intemperie può essere pagata nei rami seguenti:

a.
edilizia e genio civile, carpenteria, taglio della pietra e cave;
b.
estrazione di sabbia e di ghiaia;
c.
posa di binari e di condotte aeree;
d.
sistemazioni esterne (giardini);
e.1
selvicoltura, vivai ed estrazione della torba, nella misura in cui tali attività non siano esercitate a titolo accessorio da un’azienda agricola;
f.
estrazione d’argilla e industria laterizia;
g.
pesca professionale;
h.2 trasporti, nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto di materiale di scavo e di costruzione verso e da i cantieri o il trasporto di sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione;
i.3
segherie.

2 …4

3 Inoltre, l’indennità per intemperie può essere pagata ad aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle piante, alla frutticoltura e alla orticoltura, se gli usuali lavori stagionali non possono essere eseguiti a causa di siccità o di umidità straordinarie.5


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 295).
2 Introdotta dal n. I dell’O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).
3 Introdotta dal n. I dell’O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).
4 Abrogato dal n. I dell’O del 28 ago. 1991, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).


Stato 1° gennaio 2013
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