Titolo terzo: Prestazioni
Capitolo 4: Indennità per intemperie
< Art. 43 Perdita di lavoro computabile
> Art. 44 Calcolo dell’indennità
Art. 43a1 Perdita di lavoro non computabile
La perdita di lavoro non è computabile segnatamente se:
- a.
- è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini);
- b.
- si tratta di perdite stagionali consuete nell’agricoltura;
- c.
- il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
- d.
- concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).
Stato 1° gennaio 2013
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