Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Prestazioni
Capitolo 4: Indennità per intemperie
< Art. 43 Perdita di lavoro computabile
> Art. 44 Calcolo dell’indennità

Art. 43a1 Perdita di lavoro non computabile

La perdita di lavoro non è computabile segnatamente se:

a.
è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini);
b.
si tratta di perdite stagionali consuete nell’agricoltura;
c.
il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
d.
concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo.

1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).


Stato 1° gennaio 2013
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