Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

836.11

Ordinanza
sugli assegni familiari nell’agricoltura

(OA Fam)1

dell’11 novembre 1952 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto l’articolo 26 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 19523 sugli assegni familiari nell’agricoltura (legge federale, LAF),4

ordina:

I. Gli assegni familiari

1. Assegni familiari ai lavoratori agricoli

Art. 1 Lavoratori assoggettati

Art. 2 Attivitā temporanea nell’agricoltura

Art. 2a Concorso di diritti

2. Assegni familiari agli agricoltori indipendenti5

Art. 3 Agricoltori indipendenti assoggettati

Art. 3a

Art. 3b Concorso di diritti

Art. 4 a 6

3. Disposizioni comuni

Art. 7 Aziende assoggettate

Art. 8 Capi d’azienda


RU 1952 912


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mar. 1980 (RU 1980 281). Secondo la medesima disp. i titoli marginali diventano titoli centrali.
2 RS 830.1
3 RS 836.1
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3944).
5 Nuova denominazione giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 325).Di tale modifica č tenuto conto in tutto il presente testo.


Stato 1° gennaio 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali