I. Gli assegni familiari
3. Disposizioni comuni
II. Organizzazione
< Art. 8 Capi d’azienda
> Art. 10 Cassa di compensazione competente
Art. 9 Esercizio del diritto; questionario
1 Per far valere il loro diritto agli assegni familiari, i lavoratori agricoli presentano un questionario debitamente riempito alla cassa cantonale di compensazione cui č affiliato il loro datore di lavoro; gli agricoltori indipendenti presentano il questionario alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio.
1 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3944).
Stato 1° gennaio 2008
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