I. Gli assegni familiari
2. Assegni familiari agli agricoltori indipendenti
< Art. 3a
> Art. 4 a 6
Art. 3b1 Concorso di diritti
1 Il contadino di condizione indipendente occupato principalmente nell’agricoltura che esercita un’attività accessoria salariata ha diritto alla differenza tra gli assegni familiari derivanti dall’attività accessoria e gli assegni familiari secondo la LAF.
2 Se, in caso di concorso di diritti di più persone, il secondo avente diritto ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 LAFam2 ha diritto agli assegni familiari in virtù della LAF e l’importo che gli spetterebbe è più elevato di quello spettante al primo avente diritto in virtù di un ordinamento cantonale sugli assegni familiari, al secondo avente diritto spetta la differenza.
1 Introdotto dal n. 3 dell’all. all’O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 836.21).
2 RS 836.2