I. Gli assegni familiari
2. Assegni familiari agli agricoltori indipendenti
< Art. 2a Concorso di diritti
> Art. 3a
Art. 31 Agricoltori indipendenti assoggettati
1 Sono considerati agricoltori indipendenti di condizione indipendente i capi d’azienda e i membri della loro famiglia che collaborano nell’azienda e non sono considerati salariati.
2 Sono considerati occupati principalmente nell’agricoltura gli agricoltori indipendenti che dedicano la maggior parte del loro tempo nel corso dell’anno all’esercizio della loro azienda agricola e, col prodotto di questa attivitą, provvedo no in misura preponderante al mantenimento della loro famiglia.2
3 Sono considerati occupati accessoriamente nell’agricoltura gli agricoltori indipendenti che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 2 e ricavano dalla loro azienda agricola un reddito annuo minimo di 2000 franchi o svolgono un’attivitą agricola pari all’allevamento di un’unitą di bestiame grosso.3
4 Sono considerati alpigiani le persone che, a titolo indipendente, esercitano un alpeggio almeno durante due mesi ininterrottamente.4
1 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 21 set. 1962, in vigore dal 1° lug. 1962 (RU 1962 1106).
2 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 1974 (RU 1974 692). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mar. 1980 (RU 1980 281).
3 Introdotto dal n. I dell’O del 17 mar. 1980 (RU 1980 281).
4 Introdotto dal n. I dell’O del 17 mar. 1980 (RU 1980 281).