I. Gli assegni familiari
1. Assegni familiari ai lavoratori agricoli
< Art. 2 Attività temporanea nell’agricoltura
> Art. 3 Agricoltori indipendenti assoggettati
Art. 2a1 Concorso di diritti
1 I lavoratori agricoli che svolgono allo stesso tempo un’attività salariata non agricola hanno diritto alla differenza tra gli assegni familiari derivanti dall’attività salariata non agricola e gli assegni familiari secondo la LAF. Hanno inoltre diritto all’assegno per l’economia domestica secondo la LAF.
2 Se, in caso di concorso di diritti di più persone, il secondo avente diritto ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20062 sugli assegni familiari (LAFam) ha diritto agli assegni familiari in virtù della LAF e l’importo che gli spetterebbe è più elevato di quello spettante al primo avente diritto in virtù di un ordinamento cantonale sugli assegni familiari, al secondo avente diritto spetta la differenza.
3 L’assegno per l’economia domestica secondo la LAF è versato indipendentemente dal fatto che un’altra persona abbia diritto ad assegni familiari.
1 Introdotto dal n. 3 dell’all. all’O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 836.21).
2 RS 836.2