I. Gli assegni familiari
1. Assegni familiari ai lavoratori agricoli
< Art. 1 Lavoratori assoggettati
> Art. 2a Concorso di diritti
Art. 21 Attivitā temporanea nell’agricoltura
I lavoratori agricoli assunti solo temporaneamente da un datore di lavoro agricolo hanno diritto agli assegni familiari per il periodo d’impiego. Se la durata dell’attivitā agricola č inferiore a un mese civile, gli assegni familiari sono calcolati sulla base di importi giornalieri.
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 836.21).
Stato 1° gennaio 2008
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