Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

I. Gli assegni familiari
3. Disposizioni comuni
III. Disposizione finale
< Art. 12

Art. 13 Entrata in vigore ed esecuzione

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1953.

2 Il Dipartimento federale dell’economia1 č incaricato di eseguirla.


1 Ora: il Dipartimento federale dell’interno [art. 1 n. 2 lett. m dell’O del 9 mag. 1979 che attribuisce gli uffici ai dipartimenti e i servizi alla Cancelleria federale – RU 1979 680].


Stato 1° gennaio 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali