I. Gli assegni familiari
3. Disposizioni comuni
III. Disposizione finale
< Art. 12
Art. 13 Entrata in vigore ed esecuzione
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1953.
2 Il Dipartimento federale dell’economia1 č incaricato di eseguirla.
1 Ora: il Dipartimento federale dell’interno [art. 1 n. 2 lett. m dell’O del 9 mag. 1979 che attribuisce gli uffici ai dipartimenti e i servizi alla Cancelleria federale – RU 1979 680].
Stato 1° gennaio 2008
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