Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

I. Gli assegni familiari
1. Assegni familiari ai lavoratori agricoli
> Art. 2 Attivitā temporanea nell’agricoltura

Art. 1 Lavoratori assoggettati

1 Chi lavora contemporaneamente in aziende agricole e non agricole del medesimo datore di lavoro č considerato lavoratore agricolo soltanto se eseguisce in misura preponderante lavori agricoli.

2 Il coniuge del proprietario, del comproprietario o del proprietario in comune di un’azienda agricola non č considerato lavoratore agricolo.1

3 …2


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mar. 1985, in vigore dal 1° apr. 1986 (RU 1985 318).
2 Introdotto dal n. I del DCF del 21 set. 1962 (RU 1962 1106). Abrogato dal n. 3 dell’all. all’O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 836.21).


Stato 1° gennaio 2008
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