Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

834.1

Legge federale
sulle indennità di perdita di guadagno
per chi presta servizio e in caso di maternità

(Legge sulle indennità di perdita di guadagno)

(LIPG)1

del 25 settembre 1952 (Stato 1° ottobre 2012)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 59 capoverso 42, 61 capoverso 43, 116 capoversi 3 e 4, 1224 e 1235 della Costituzione federale6 (Cost.); 7 visto il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 1951,

decreta:

Capo primo:8 Applicabilità della LPGA

Art. 1

Capo primo a: Indennità9

I. Diritto all’indennità per chi presta servizio10

Art. 1a

Art. 2 e 3

II. Specie delle indennità

Art. 4 Indennità di base

Art. 5

Art. 6 Assegni per i figli

Art. 7 Assegno per spese di custodia

Art. 8 Assegni per l’azienda

III. Calcolo delle indennità

Art. 9 Indennità di base durante la scuola reclute e durante periodi di servizio equiparati

Art. 10 Indennità di base durante gli altri servizi

Art. 11 Calcolo dell’indennità

Art. 12

Art. 13 Assegno per i figli

Art. 14

Art. 15 Assegno per l’azienda

Art. 16 Importo minimo e massimo

Art. 16a Indennità totale massima

IIIa.11 Indennità in caso di maternità

Art. 16b Aventi diritto

Art. 16c Inizio del diritto

Art. 16d Estinzione del diritto

Art. 16e Importo e calcolo dell’indennità

Art. 16f Importo massimo

Art. 16g Priorità dell’indennità di maternità

Art. 16h Rapporto con il diritto cantonale

IV. Disposizioni varie

Art. 17 Esercizio del diritto

Art. 18 Fissazione dell’indennità

Art. 19 Pagamento delle indennità

Art. 19a Contributi alle assicurazioni sociali

Art. 20 Prescrizione e compensazione

Capo secondo: Organizzazione

Art. 21 Organi e disposizioni applicabili

Art. 22 Copertura delle spese di amministrazione

Art. 23 Vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA)

Capo terzo: Contenzioso e disposizioni penali

Art. 24 Particolarità concernenti il contenzioso

Art. 25 Disposizioni penali

Capo quarto: Finanziamento

Art. 26 Regola

Art. 27 Supplementi ai contributi dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 28 Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno

Capo quinto:12 Rapporto con il diritto europeo

Art. 28a

Capo sesto: Disposizioni finali e transitorie13

Art. 29 Disposizioni applicabili

Art. 29a Comunicazione di dati

Art. 30

Art. 31

Art. 32

Art. 33 Adattamento dei decreti cantonali e dei regolamenti delle casse

Art. 34 Entrata in vigore ed esecuzione

Disposizione finale della modifica del 20 marzo 198114

Disposizioni finali della modifica del 3 ottobre 200315

1. Indennità per chi presta servizio

1 Le nuove disposizioni si applicano a tutti i servizi prestati dopo l’entrata in vigore della presente modifica.

2 Se il servizio attestato sul questionario inizia prima dell’entrata in vigore della presente modifica e termina successivamente, si applicano esclusivamente le nuove aliquote delle indennità. È determinante il periodo di servizio attestato dal contabile.

2. Indennità in caso di maternità

Le nuove disposizioni si applicano anche nei casi in cui il parto avviene durante i 98 giorni precedenti l’entrata in vigore della presente modifica. In questi casi tuttavia le indennità sono pagate soltanto a partire dall’entrata in vigore e soltanto per il periodo restante del diritto all’indennità secondo l’articolo 16d.

3. Contratti d’assicurazione

1 Le clausole di contratti d’assicurazione che prevedono indennità giornaliere in caso di maternità decadono con l’entrata in vigore dell’ordinamento relativo alle indennità di maternità contemplato dalla presente legge. I premi pagati anticipatamente dopo tale momento vanno restituiti.

2 Rimane salvo il diritto a indennità giornaliere inerenti a un parto avvenuto prima.


 RU 1952 1050


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).
2 Questa disp. corrisponde all’art. 34ter cpv. 1 lett. d della Cost. del 29 mag. 1874 (CS 1 3).
3 Questa disp. corrisponde all’art. 22bis cpv. 6 della Cost. del 29 mag. 1874 (CS 1 3).
4 Questa disp. corrisponde all’art. 64 della Cost. del 29 mag. 1874 (CS 1 3).
5 Questa disp. corrisponde all’art. 64bis della Cost. del 29 mag. 1874 (CS 1 3).
6 RS 101
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).
8 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
9 Introdotto dal n. 14 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).
11 Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).
12 Introdotto dal il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).
13 Originario Capo quinto.
14 RU 1982 1676 all. n. 3; FF 1976 III 155. Abrogate dal n. II 45 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
15 RU 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595


Stato 1° ottobre 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali