834.1
Legge federale
sulle indennità di perdita di guadagno
per chi presta servizio e in caso di maternità
(Legge sulle indennità di perdita di guadagno)
(LIPG)1
del 25 settembre 1952 (Stato 1° ottobre 2012)
Capo primo a: Indennità9
II. Specie delle indennità
Art. 4 Indennità di baseArt. 5
Art. 6 Assegni per i figli
Art. 7 Assegno per spese di custodia
Art. 8 Assegni per l’azienda
III. Calcolo delle indennità
Art. 9 Indennità di base durante la scuola reclute e durante periodi di servizio equiparatiArt. 10 Indennità di base durante gli altri servizi
Art. 11 Calcolo dell’indennità
Art. 12
Art. 13 Assegno per i figli
Art. 14
Art. 15 Assegno per l’azienda
Art. 16 Importo minimo e massimo
Art. 16a Indennità totale massima
Capo secondo: Organizzazione
Art. 21 Organi e disposizioni applicabiliArt. 22 Copertura delle spese di amministrazione
Art. 23 Vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA)
Capo terzo: Contenzioso e disposizioni penali
Art. 24 Particolarità concernenti il contenziosoArt. 25 Disposizioni penali
Capo quarto: Finanziamento
Art. 26 RegolaArt. 27 Supplementi ai contributi dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 28 Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno
Capo sesto: Disposizioni finali e transitorie13
Art. 29 Disposizioni applicabiliArt. 29a Comunicazione di dati
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33 Adattamento dei decreti cantonali e dei regolamenti delle casse
Art. 34 Entrata in vigore ed esecuzione
Disposizione finale della modifica del 20 marzo 198114
Disposizioni finali della modifica del 3 ottobre 200315
1. Indennità per chi presta servizio
1 Le nuove disposizioni si applicano a tutti i servizi prestati dopo l’entrata in vigore della presente modifica.
2 Se il servizio attestato sul questionario inizia prima dell’entrata in vigore della presente modifica e termina successivamente, si applicano esclusivamente le nuove aliquote delle indennità. È determinante il periodo di servizio attestato dal contabile.
2. Indennità in caso di maternità
Le nuove disposizioni si applicano anche nei casi in cui il parto avviene durante i 98 giorni precedenti l’entrata in vigore della presente modifica. In questi casi tuttavia le indennità sono pagate soltanto a partire dall’entrata in vigore e soltanto per il periodo restante del diritto all’indennità secondo l’articolo 16d.
3. Contratti d’assicurazione
1 Le clausole di contratti d’assicurazione che prevedono indennità giornaliere in caso di maternità decadono con l’entrata in vigore dell’ordinamento relativo alle indennità di maternità contemplato dalla presente legge. I premi pagati anticipatamente dopo tale momento vanno restituiti.
2 Rimane salvo il diritto a indennità giornaliere inerenti a un parto avvenuto prima.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).
2 Questa disp. corrisponde all’art. 34ter cpv. 1 lett. d della Cost. del 29 mag. 1874 (CS 1 3).
3 Questa disp. corrisponde all’art. 22bis cpv. 6 della Cost. del 29 mag. 1874 (CS 1 3).
4 Questa disp. corrisponde all’art. 64 della Cost. del 29 mag. 1874 (CS 1 3).
5 Questa disp. corrisponde all’art. 64bis della Cost. del 29 mag. 1874 (CS 1 3).
6 RS 101
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).
8 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
9 Introdotto dal n. 14 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).
11 Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).
12 Introdotto dal il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).
13 Originario Capo quinto.
14 RU 1982 1676 all. n. 3; FF 1976 III 155. Abrogate dal n. II 45 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
15 RU 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595