Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

833.1

Legge federale
sull’assicurazione militare

(LAM)

del 19 giugno 1992 (Stato 1° gennaio 2013)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 18 capoverso 2, 20, 22bis capoverso 61 e 34bis della Costituzione federale2 (Cost.);3 visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 19904,

decreta:

Capitolo 1:5 Applicabilitā della LPGA

Art. 1

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione militare, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

2 Non sono applicabili al diritto sanitario né alle tariffe (art. 22–27).

Capitolo 1a:7 Presupposti della responsabilitā della Confederazione

Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 1a Persone assicurate

Art. 2 Assicurati a titolo professionale

Art. 3 Durata dell’assicurazione

Art. 4 Oggetto dell’assicurazione militare

Sezione 2: Principi di responsabilitā

Art. 5 Accertamento dell’affezione durante il servizio

Art. 6 Accertamento dell’affezione dopo il servizio

Art. 7 Accertamento dell’affezione durante la visita sanitaria d’entrata

Capitolo 2: Prestazioni assicurative

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 8 Prestazioni

Art. 9 Inizio del diritto alle prestazioni

Art. 10 Rimborso di prestazioni

Art. 11 Compensazione

Art. 12 Garanzia delle prestazioni

Art. 13 Prestazioni pecuniarie in caso di pena detentiva (art. 21 cpv. 5 LPGA)

Sezione 2: Prestazioni in natura e rimborso delle spese

Art. 16 Cura medica

Art. 17 Cura ambulatoria, ospedaliera e semiospedaliera

Art. 18 Obbligo di sottoporsi a una cura

Art. 18a Cure dentarie

Art. 19 Spese di viaggio e di soccorso

Art. 20 Indennitā per cure a domicilio o cure e assegno per grandi invalidi

Art. 21 Mezzi ausiliari

Sezione 3: Diritto sanitario e tariffe

Art. 22 Qualifica del personale sanitario e degli stabilimenti

Art. 23 Esclusione di personale sanitario o di stabilimenti

Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti

Art. 25 Economicitā della cura

Art. 26 Collaborazione e tariffe

Art. 27 Contestazioni

Sezione 4: Indennitā giornaliera

Art. 28 Diritto e calcolo

Art. 29 Versamento e contributi alle assicurazioni sociali

Art. 30 Indennitā per ritardo nella formazione professionale

Art. 31 Deduzione in caso di ricovero e mantenimento a spese dell’assicurazione militare

Art. 32 Indennitā agli indipendenti

Sezione 5: Integrazione

Art. 33 Diritto alle prestazioni

Art. 34 Provvedimenti d’integrazione e di assistenza ulteriore

Art. 35 Orientamento professionale

Art. 36 Prima formazione professionale

Art. 37 Riformazione professionale

Art. 38 Aiuto in capitale

Art. 39 Rimborso di altre spese

Sezione 6: Rendita d’invaliditā

Art. 40 Diritto e calcolo

Art. 41 Determinazione

Art. 42 Diritto in caso di ripresa delle cure mediche

Art. 43 Adeguamento all’evoluzione dei prezzi e dei salari

Art. 46 Riscatto della rendita

Art. 47 Rendita di vecchiaia per gli assicurati invalidi

Sezione 7: Rendita per menomazione dell’integritā

Art. 48 Presupposti e inizio del diritto

Art. 49 Principi di calcolo e adeguamento della rendita

Art. 50 Revisione

Sezione 8: Rendite per superstiti

Art. 51 In generale

Art. 52 Rendita per coniugi

Art. 53 Rendite per orfani

Art. 54 Rendite per coniugi e per orfani nel caso di prestazioni previdenziali insufficienti

Art. 55 Rendite per genitori

Art. 56 Concorso di rendite per superstiti

Sezione 9: Altre prestazioni

Art. 57 Danni materiali

Art. 58 Liquidazione della pretesa con un’indennitā in capitale

Art. 59 Riparazione morale

Art. 60 Indennitā per spese funerarie

Art. 61 Indennitā per spese di formazione professionale

Art. 62 Prevenzione delle affezioni

Art. 63 Visite mediche e misure mediche di prevenzione

Sezione 10: Riduzione o rifiuto di prestazioni

Art. 64 Determinazione delle prestazioni in caso di responsabilitā parziale

Art. 65 Riduzione in seguito ad affezione cagionata intenzionalmente

Art. 66 Prestazioni sottoposte a riduzione

Capitolo 3: Rapporti con terzi

Sezione 1: Surrogazione

Art. 67 Principi

Art. 70 Organi doppi

Sezione 2: Rapporto con altre assicurazioni

Art. 71 Coordinamento

Art. 75 Assicurazione contro le malattie

Art. 76 Assicurazione contro gli infortuni

Art. 77 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditā

Art. 78 Assicurazione contro la disoccupazione

Art. 79 Previdenza professionale

Art. 80 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni privata

Capitolo 4: Organizzazione, amministrazione, finanziamento e responsabilitā8

Art. 81 Organizzazione e amministrazione

Art. 82 Finanziamento

Art. 82a Responsabilitā per danni

Capitolo 5: Disposizioni speciali relative alla procedura e all’amministrazione della giustizia9

Sezione 1: Obbligo speciale di notificazione10

Art. 83 Obbligo di notificazione dell’avente diritto

Art. 84 Obbligo di notificazione del medico, dentista o chiropratico

Sezione 2: Particolaritā relative alla procedura11

Art. 85 a 87

Art. 88 Audizione di testimoni

Art. 89 a 92

Art. 93 Perizia (art. 44 LPGA)

Art. 94 Provvedimenti provvisori

Art. 94a Trattamento di dati personali

Art. 94b

Art. 95

Art. 95a Comunicazione di dati

Art. 95b Accesso mediante procedura di richiamo

Art. 96 a 103

Sezione 3:12 Particolaritā relative al contenzioso

Art. 104

Art. 105 Competenza in caso di domicilio all’estero

Art. 106

Art. 107

Capitolo 6: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 109 Casi assicurativi pendenti

Art. 110 Campo di applicazione personale e temporale

Art. 111

Art. 112 Rendite di invaliditā secondo il diritto previgente

Art. 113 Rendite per menomazione dell’integritā stabilite secondo il diritto previgente

Art. 114 Rendite per superstiti secondo il diritto previgente

Art. 114a

Art. 115

Art. 116 Esenzione fiscale

Art. 117 e 118

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 119

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 199413

Disposizioni finali relative alla modifica del 17 giugno 200514

1 Le rendite d’invaliditā, di riformazione professionale e per menomazione dell’integritā non ancora decise al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge sono stabilite secondo il nuovo diritto.

2 Le indennitā giornaliere e le rendite d’invaliditā, di riformazione professionale e per menomazione dell’integritā corrisposte al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge continuano a essere versate secondo il diritto anteriore.


Allegato
- Abrogazione e modifica del diritto previgente
- 1. Legge federale del 20 settembre 1949 sull’assicurazione militare


RU 1993 3043


1 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
2 [CS 1 3]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 59 cpv. 5, 60 cpv. 1 e 2, 61 cpv. 5, 68 cpv. 3 e 117 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).
3 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837 3852; FF 2001 2851).
4 FF 1990 III 185
5 Introdotto dal n. 13 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
6 RS 830.1
7 Originario Cap. 1.
8 Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
9 Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
10 Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
11 Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
12 Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
13 DCF dell’11 nov. 1993
14 RU 2005 5427; FF 2005 659


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali