Capitolo 1:5 Applicabilitā della LPGA
Art. 1
1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione militare, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2 Non sono applicabili al diritto sanitario né alle tariffe (art. 22–27).
Capitolo 1a:7 Presupposti della responsabilitā della Confederazione
Sezione 1: Campo d’applicazione
Art. 1a Persone assicurateArt. 2 Assicurati a titolo professionale
Art. 3 Durata dell’assicurazione
Art. 4 Oggetto dell’assicurazione militare
Capitolo 2: Prestazioni assicurative
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 8 PrestazioniArt. 9 Inizio del diritto alle prestazioni
Art. 10 Rimborso di prestazioni
Art. 11 Compensazione
Art. 12 Garanzia delle prestazioni
Art. 13 Prestazioni pecuniarie in caso di pena detentiva (art. 21 cpv. 5 LPGA)
Sezione 2: Prestazioni in natura e rimborso delle spese
Art. 16 Cura medicaArt. 17 Cura ambulatoria, ospedaliera e semiospedaliera
Art. 18 Obbligo di sottoporsi a una cura
Art. 18a Cure dentarie
Art. 19 Spese di viaggio e di soccorso
Art. 20 Indennitā per cure a domicilio o cure e assegno per grandi invalidi
Art. 21 Mezzi ausiliari
Sezione 3: Diritto sanitario e tariffe
Art. 22 Qualifica del personale sanitario e degli stabilimentiArt. 23 Esclusione di personale sanitario o di stabilimenti
Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti
Art. 25 Economicitā della cura
Art. 26 Collaborazione e tariffe
Art. 27 Contestazioni
Sezione 4: Indennitā giornaliera
Art. 28 Diritto e calcoloArt. 29 Versamento e contributi alle assicurazioni sociali
Art. 30 Indennitā per ritardo nella formazione professionale
Art. 31 Deduzione in caso di ricovero e mantenimento a spese dell’assicurazione militare
Art. 32 Indennitā agli indipendenti
Sezione 5: Integrazione
Art. 33 Diritto alle prestazioniArt. 34 Provvedimenti d’integrazione e di assistenza ulteriore
Art. 35 Orientamento professionale
Art. 36 Prima formazione professionale
Art. 37 Riformazione professionale
Art. 38 Aiuto in capitale
Art. 39 Rimborso di altre spese
Sezione 6: Rendita d’invaliditā
Art. 40 Diritto e calcoloArt. 41 Determinazione
Art. 42 Diritto in caso di ripresa delle cure mediche
Art. 43 Adeguamento all’evoluzione dei prezzi e dei salari
Art. 46 Riscatto della rendita
Art. 47 Rendita di vecchiaia per gli assicurati invalidi
Sezione 7: Rendita per menomazione dell’integritā
Art. 48 Presupposti e inizio del dirittoArt. 49 Principi di calcolo e adeguamento della rendita
Art. 50 Revisione
Sezione 8: Rendite per superstiti
Art. 51 In generaleArt. 52 Rendita per coniugi
Art. 53 Rendite per orfani
Art. 54 Rendite per coniugi e per orfani nel caso di prestazioni previdenziali insufficienti
Art. 55 Rendite per genitori
Art. 56 Concorso di rendite per superstiti
Sezione 9: Altre prestazioni
Art. 57 Danni materialiArt. 58 Liquidazione della pretesa con un’indennitā in capitale
Art. 59 Riparazione morale
Art. 60 Indennitā per spese funerarie
Art. 61 Indennitā per spese di formazione professionale
Art. 62 Prevenzione delle affezioni
Art. 63 Visite mediche e misure mediche di prevenzione
Sezione 10: Riduzione o rifiuto di prestazioni
Art. 64 Determinazione delle prestazioni in caso di responsabilitā parzialeArt. 65 Riduzione in seguito ad affezione cagionata intenzionalmente
Art. 66 Prestazioni sottoposte a riduzione
Capitolo 3: Rapporti con terzi
Sezione 2: Rapporto con altre assicurazioni
Art. 71 CoordinamentoArt. 75 Assicurazione contro le malattie
Art. 76 Assicurazione contro gli infortuni
Art. 77 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditā
Art. 78 Assicurazione contro la disoccupazione
Art. 79 Previdenza professionale
Art. 80 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni privata
Capitolo 4: Organizzazione, amministrazione, finanziamento e responsabilitā8
Art. 81 Organizzazione e amministrazioneArt. 82 Finanziamento
Art. 82a Responsabilitā per danni
Capitolo 5: Disposizioni speciali relative alla procedura e all’amministrazione della giustizia9
Sezione 1: Obbligo speciale di notificazione10
Art. 83 Obbligo di notificazione dell’avente dirittoArt. 84 Obbligo di notificazione del medico, dentista o chiropratico
Sezione 2: Particolaritā relative alla procedura11
Art. 85 a 87Art. 88 Audizione di testimoni
Art. 89 a 92
Art. 93 Perizia (art. 44 LPGA)
Art. 94 Provvedimenti provvisori
Art. 94a Trattamento di dati personali
Art. 94b
Art. 95
Art. 95a Comunicazione di dati
Art. 95b Accesso mediante procedura di richiamo
Art. 96 a 103
Sezione 3:12 Particolaritā relative al contenzioso
Art. 104Art. 105 Competenza in caso di domicilio all’estero
Art. 106
Art. 107
Capitolo 6: Disposizioni finali
Sezione 2: Disposizioni transitorie
Art. 109 Casi assicurativi pendentiArt. 110 Campo di applicazione personale e temporale
Art. 111
Art. 112 Rendite di invaliditā secondo il diritto previgente
Art. 113 Rendite per menomazione dell’integritā stabilite secondo il diritto previgente
Art. 114 Rendite per superstiti secondo il diritto previgente
Art. 114a
Art. 115
Art. 116 Esenzione fiscale
Art. 117 e 118
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 199413
Disposizioni finali relative alla modifica del 17 giugno 200514
1 Le rendite d’invaliditā, di riformazione professionale e per menomazione dell’integritā non ancora decise al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge sono stabilite secondo il nuovo diritto.
2 Le indennitā giornaliere e le rendite d’invaliditā, di riformazione professionale e per menomazione dell’integritā corrisposte al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge continuano a essere versate secondo il diritto anteriore.
Allegato
- Abrogazione e modifica del diritto previgente
- 1. Legge federale del 20 settembre 1949 sull’assicurazione militare
1 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
2 [CS 1 3]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 59 cpv. 5, 60 cpv. 1 e 2, 61 cpv. 5, 68 cpv. 3 e 117 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).
3 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837 3852; FF 2001 2851).
4 FF 1990 III 185
5 Introdotto dal n. 13 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
6 RS 830.1
7 Originario Cap. 1.
8 Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
9 Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
10 Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
11 Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
12 Nuovo testo giusta il n. 13 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
13 DCF dell’11 nov. 1993
14 RU 2005 5427; FF 2005 659