Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

832.312.15

Ordinanza
concernente la sicurezza nell’uso delle gru

(Ordinanza sulle gru)

del 27 settembre 1999 (Stato 1° luglio 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19811 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Gru

Art. 3 Libretto della gru e dichiarazione di conformitą

Capitolo 2: Uso delle gru

Art. 4 Principi

Art. 5 Personale addetto alla manovra: requisiti

Art. 6 Lavori di sollevamento

Art. 7 Gru di un’altra impresa

Capitolo 3: Patenti di gruista e relativa formazione

Sezione 1: Patenti di gruista

Art. 8 Categorie

Art. 9 Rilascio della patente di allievo gruista

Art. 10 Rilascio della patente di gruista

Art. 11 Competenza per il rilascio e il ritiro delle patenti

Sezione 2: Formazione dei gruisti

Art. 12 In generale

Art. 13 Corsi di base ed esami

Art. 14 Riconoscimento di corsi di base ed esami

Capitolo 4: Controllo

Sezione 1: Controlli delle gru

Art. 15

Sezione 2: Esperti del settore gruistico

Art. 16 Riconoscimento

Art. 17 Statuto nei confronti dell’azienda

Art. 18 Statuto nei confronti dell’INSAI

Art. 18a Direttive della commissione di coordinamento

Capitolo 5: Rimedi giuridici

Art. 19

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 20 Disposizioni transitorie per i gruisti

Art. 21 Disposizioni transitorie per gli esperti

Art. 21a Disposizione transitoria alla modifica del 5 settembre 2007

Art. 22 Diritto previgente: abrogazione

Art. 23 Modifica del diritto vigente

Art. 24 Entrata in vigore

RU 2000 166


1 RS 832.20


Stato 1° luglio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali