832.312.15
Ordinanza
concernente la sicurezza nell’uso delle gru
(Ordinanza sulle gru)
del 27 settembre 1999 (Stato 1° luglio 2010)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19811 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 OggettoArt. 2 Gru
Art. 3 Libretto della gru e dichiarazione di conformitą
Capitolo 2: Uso delle gru
Art. 4 PrincipiArt. 5 Personale addetto alla manovra: requisiti
Art. 6 Lavori di sollevamento
Art. 7 Gru di un’altra impresa
Capitolo 3: Patenti di gruista e relativa formazione
Sezione 1: Patenti di gruista
Art. 8 CategorieArt. 9 Rilascio della patente di allievo gruista
Art. 10 Rilascio della patente di gruista
Art. 11 Competenza per il rilascio e il ritiro delle patenti
Sezione 2: Formazione dei gruisti
Art. 12 In generaleArt. 13 Corsi di base ed esami
Art. 14 Riconoscimento di corsi di base ed esami
Sezione 2: Esperti del settore gruistico
Art. 16 RiconoscimentoArt. 17 Statuto nei confronti dell’azienda
Art. 18 Statuto nei confronti dell’INSAI
Art. 18a Direttive della commissione di coordinamento
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 20 Disposizioni transitorie per i gruistiArt. 21 Disposizioni transitorie per gli esperti
Art. 21a Disposizione transitoria alla modifica del 5 settembre 2007
Art. 22 Diritto previgente: abrogazione
Art. 23 Modifica del diritto vigente
Art. 24 Entrata in vigore
Stato 1° luglio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali