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della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Patenti di gruista e relativa formazione
Sezione 1: Patenti di gruista
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Art. 91 Rilascio della patente di allievo gruista

1 La patente di allievo gruista è rilasciata a persone che:

a.
hanno compiuto 17 anni;
b.
godono di una salute psicofisica che consente loro di manovrare la gru in tutta sicurezza e sono in grado di farsi comprendere sul posto di lavoro; per i giovani di meno di 18 anni è richiesta una visita d’entrata ai sensi dell’articolo 72 OPI2.

2 Le persone che sono prese in considerazione per seguire una formazione di gruista e la cui attitudine all’incarico va presa in esame ricevono una patente di allievo gruista per il periodo di selezione. Tale patente è rilasciata su domanda una sola volta ed è limitata a due mesi.

3 Le persone che hanno concluso con successo il corso di base di cui all’articolo 12 capoverso 1 e che intendono prepararsi agli esami ricevono la patente di allievo gruista per il periodo di esercitazione. Tale patente è rilasciata su domanda una volta sola ed è limitata a dieci mesi. Se l’esame non è superato, la patente di allievo gruista può essere prolungata al massimo due volte per sei mesi a partire dalla data dell’esame.

4 La patente di allievo gruista per il periodo di esercitazione può inoltre essere prolungata adeguatamente, su domanda scritta e motivata, in caso di malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 set. 2007 (RU 2007 4445).
2 RS 832.30


Stato 1° luglio 2010
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