Capitolo 6: Disposizioni finali
< Art. 21 Disposizioni transitorie per gli esperti
> Art. 22 Diritto previgente: abrogazione
Art. 21a1 Disposizione transitoria alla modifica del 5 settembre 2007
Per le gru cingolate, le gru rimorchio, le gru su binari e i sollevatori telescopici muniti di argano, nonché le gru di carico montate su camion con un momento di carico di almeno 400 000 Nm o una lunghezza di braccio superiore a 22 m, a partire dal 1° gennaio 2010 si applicano i requisiti di cui agli articoli 5 capoverso 2 e 15 capoverso 3.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 5 set. 2007 (RU 2007 4445).
Stato 1° luglio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali