Capitolo 6: Disposizioni finali
< Art. 20 Disposizioni transitorie per i gruisti
> Art. 21a Disposizione transitoria alla modifica del 5 settembre 2007
Art. 21 Disposizioni transitorie per gli esperti
1 Chi ha acquisito, prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, un’esperienza professionale di almeno 25 anni nei settori del montaggio, dello smontaggio e della manutenzione di autogru o gru a torre e un’esperienza in elettrotecnica e nella tecnica di comando usuale nel settore gruistico, č su domanda riconosciuto dall’INSAI come esperto.
2 Chi ha acquisito, prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, un’esperienza professionale di almeno dieci anni nei settori del montaggio, dello smontaggio e della manutenzione di autogru o gru a torre, una formazione professionale di carattere tecnico e un’esperienza in elettrotecnica e nella tecnica di comando usuale nel settore gruistico, č su domanda riconosciuto dall’INSAI come esperto sino al 30 giugno 2003 senza dover seguire una formazione complementare.