Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 6: Disposizioni finali
< Art. 20 Disposizioni transitorie per i gruisti
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Art. 21 Disposizioni transitorie per gli esperti

1 Chi ha acquisito, prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, un’esperienza professionale di almeno 25 anni nei settori del montaggio, dello smontaggio e della manutenzione di autogru o gru a torre e un’esperienza in elettrotecnica e nella tecnica di comando usuale nel settore gruistico, č su domanda riconosciuto dall’INSAI come esperto.

2 Chi ha acquisito, prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, un’esperienza professionale di almeno dieci anni nei settori del montaggio, dello smontaggio e della manutenzione di autogru o gru a torre, una formazione professionale di carattere tecnico e un’esperienza in elettrotecnica e nella tecnica di comando usuale nel settore gruistico, č su domanda riconosciuto dall’INSAI come esperto sino al 30 giugno 2003 senza dover seguire una formazione complementare.


Stato 1° luglio 2010
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