Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Disposizioni generali
< Art. 1 Oggetto
> Art. 3 Libretto della gru e dichiarazione di conformità

Art. 21 Gru

1 Sono considerate gru ai sensi della presente ordinanza apparecchi di sollevamento dalle caratteristiche seguenti:

a.
la portata del gancio è di almeno 1000 kg o il momento di carico è di almeno 40 000 Nm;
b.
il dispositivo di sollevamento è a motore;
c.
il gancio può essere spostato liberamente su almeno un asse in senso orizzontale.

2 Le gru sono suddivise nelle seguenti categorie:

a.
autogru, gru mobili, gru cingolate, gru rimorchio, gru su binari e sollevatori telescopici muniti di argano, nonché gru di carico montate su camion con un momento di carico di almeno 400 000 Nm o una lunghezza di braccio superiore ai 22 m;
b.
gru a torre quali gru a rotazione in alto, gru a rotazione in basso e automontanti;
c.
altre gru quali gru a portale, gru a ponte, gru a braccio, gru a rotazione totale, gru su binari e sollevatori telescopici privi di argano, nonché gru di carico montate su camion con un momento di carico di al massimo 400 000 Nm e una lunghezza di braccio inferiore ai 22 m.

3 Non sono considerati gru:

a.
gli apparecchi destinati al sollevamento di persone;
b.
le macchine edili provviste di un gancio di sospensione e concepite ed equipaggiate per effettuare movimenti di terra.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 set. 2007 (RU 2007 4445).


Stato 1° luglio 2010
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