Capitolo 1: Disposizioni generali
< Art. 1 Oggetto
> Art. 3 Libretto della gru e dichiarazione di conformità
Art. 21 Gru
1 Sono considerate gru ai sensi della presente ordinanza apparecchi di sollevamento dalle caratteristiche seguenti:
- a.
- la portata del gancio è di almeno 1000 kg o il momento di carico è di almeno 40 000 Nm;
- b.
- il dispositivo di sollevamento è a motore;
- c.
- il gancio può essere spostato liberamente su almeno un asse in senso orizzontale.
2 Le gru sono suddivise nelle seguenti categorie:
- a.
- autogru, gru mobili, gru cingolate, gru rimorchio, gru su binari e sollevatori telescopici muniti di argano, nonché gru di carico montate su camion con un momento di carico di almeno 400 000 Nm o una lunghezza di braccio superiore ai 22 m;
- b.
- gru a torre quali gru a rotazione in alto, gru a rotazione in basso e automontanti;
- c.
- altre gru quali gru a portale, gru a ponte, gru a braccio, gru a rotazione totale, gru su binari e sollevatori telescopici privi di argano, nonché gru di carico montate su camion con un momento di carico di al massimo 400 000 Nm e una lunghezza di braccio inferiore ai 22 m.
3 Non sono considerati gru:
- a.
- gli apparecchi destinati al sollevamento di persone;
- b.
- le macchine edili provviste di un gancio di sospensione e concepite ed equipaggiate per effettuare movimenti di terra.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 set. 2007 (RU 2007 4445).
Stato 1° luglio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali